Decreto Semplificazioni: ancora nuove regole per le gare e contratti pubblici
In risposta alla crisi pandemica, l’Unione Europea ha presentato il Next Generation EU (NGEU), un programma che prevede investimenti e riforme per velocizzare la transizione ecologica e digitale, migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori, e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. Si tratta di un piano sicuramente ambizioso che vede, quale obiettivo del governo, quello di attuare quattro importanti riforme di contesto – pubblica amministrazione, giustizia, semplificazione della legislazione e promozione della concorrenza.
La debole capacità amministrativa del nostro paese, ha rappresentato negli ultimi anni un ostacolo al miglioramento dei servizi offerti e agli investimenti pubblici e per questo motivo, il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) si è riservato di promuovere un colmo investimento di riforme per la Pubblica Amministrazione che, rafforzato anche dalla digitalizzazione dei processi e dei servizi, ha l’obiettivo di contrastare l’evoluzione dell’ultimo decennio che ha provocato il totale blocco dell’efficienza amministrativa del nostro paese.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 129 del 31 maggio 2021, è stato pubblicato il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 (c.d. nuovo Decreto Semplificazioni), che rappresenta il primo tassello per l’avvio dei progetti legati al Recovery Plan e, tra le novità, stabilisce l’articolazione della governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
In questo contesto non potevano certamente mancare interventi mirati riferiti al settore dei contratti pubblici: dare impulso agli investimenti e velocizzare l’iter di attuazione delle opere è uno degli obiettivi del decreto Semplificazioni 2021, che modifica le regole in materia di appalti e snellisce l’iter per l’avvio dei lavori.
Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC
Art. 47
L’art. 47 disciplina i nuovi adempimenti che dovranno essere soddisfatti delle aziende, pubbliche o private, che occupano più di cento dipendenti e di quelle che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici.
Le Aziende che occupano oltre 100 dipendenti, in qualità di operatore economico (OE), dovranno produrre, a pena di esclusione, copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta.
Le Aziende che, invece, occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto dovranno consegnare alla SA una relazione sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni, sullo stato di assunzioni, formazione, promozione professionale, livelli, passaggi di categoria o qualifica, fenomeni di mobilità, intervento cassa integrazione guadagni, licenziamenti, prepensionamenti e pensionamenti, retribuzione effettivamente corrisposta.
La violazione di tale obbligo determina l’impossibilità per l’OE di partecipare per 12 mesi alle procedure per gli affidamenti finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e PNC.
Le SA sono tenute a introdurre, nei bandi di gara, negli avvisi e nelle lettere di invito, specifiche clausole che richiedono “requisiti necessari” e “ulteriori requisiti premiali dell’offerta” – volte a promuovere l’imprenditoria giovanile, la parità di genere nonché l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e di donne.
La lex specialis di gara potrà, poi, prevedere ulteriori misure premiali per l’assegnazione di punteggi aggiuntivi per gli OE che si trovino in una delle ipotesi disciplinate dall’art. 47, comma 5, lett. da a) a e) e che dunque:
- abbiano dato prova di essersi astenuti dall’attuare condotte discriminatorie;
- dimostrino di aver messo in campo strumenti atti a conciliare le esigenze di vita e di lavoro dei propri dipendenti e a garantire la parità occupazionale e di genere nelle assunzioni, nelle retribuzioni e nel conferimento di incarichi apicali;
- si impegnino ad assumere giovani di età inferiore a trentasei anni e donne in aggiunta alla soglia minima percentuale prevista quale requisito di partecipazione.
Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC
Art. 48
L’art. 48 riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di ricorrere, tanto nei settori ordinari quanto nei settori speciali, alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, quando, “per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante”, l’applicazione dei termini – anche abbreviati – previsti dalle procedure ordinarie possa compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione previsti dal PNRR e dal PNC.
L’Art. 50, al comma 2, prevede l’intervento sostitutivo ad opera del soggetto munito del relativo potere (responsabile o unità operativa di cui all’art. 2, comma 9-bis della legge n. 241 del 1990) una volta decorsi inutilmente i termini previsti per la stipula del contratto, per la consegna dei lavori, per la costituzione del collegio consultivo tecnico, nonché per l’adozione delle determinazioni relative all’esecuzione dei contratti connessi con il PNRR.
Tale intervento dovrà esplicarsi entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, così da assicurare il rispetto delle tempistiche concordate.
Il contratto diverrà efficace con la stipula e non sarà sottoposto alla condizione sospensiva di cui all’art. 32, comma 12 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Viene, inoltre, previsto il riconoscimento di un “premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo” sul termine di ultimazione dei lavori, sempre che l’esecuzione risulti conforme alle obbligazioni assunte e previa approvazione – da parte della stazione appaltante – del certificato di collaudo o di verifica di conformità.
Per converso, in caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, le c.d. penali da ritardo potranno essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille (in luogo dell’attuale 0,3 per mille) e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale e non potranno superare – complessivamente – il 20 per cento (in luogo dell’attuale 10 per cento) del suddetto ammontare netto contrattuale.
La storia del codice degli appalti ci insegna di come questa disciplina sia stata oggetto di numerose modifiche prima ancora di spegnere la sua prima candelina, e infatti, il decreto semplificazioni è già stato “ritoccato”.
Le modifiche sono racchiuse nell’art. 51, rubricato, per l’appunto, “Modifiche al decreto legge 16 luglio 2020, n. 76” e possono così riassumersi:
Affidamenti sotto soglia:
- le norme del d.l. semplificazioni 76/2020 sugli appalti sotto soglia (art. 1) sono prorogate al 30.6.2023;
- Rimane invariato l’affidamento diretto per i lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;
- Viene innalzata a euro 139.000,00 (originali euro 75.000 ex decreto legge 16 luglio 2020, n. 76) la soglia per l’affidamento diretto dei servizi e delle forniture ivi inclusi i servizi di ingegneria e di architettura;
- La Stazione Appaltante può ricorrere all’affidamento diretto anche senza consultazione di piu’ OE, fermo restando i principi generali ex art 30 d.lgs. 50/2016, principio di libera concorrenza, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità e di pubblicità
- La Stazione Appaltante può ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara
- previa consultazione di almeno cinque operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione:
Per i lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 e inferiore a euro 1 milione;
Per i servizi e le forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a euro 139.000,00 e sino alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del d.lgs n. 50/2016;
- previa consultazione di almeno dieci operatori economici per i lavori di importo pari o superiore a euro 1 milione e sino alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del d.lgs n. 50/2016;
Affidamenti sopra soglia:
Le norme del d.l. semplificazioni 76/2020 sugli appalti sopra soglia (art. 2) sono prorogate al 30.6.2023.
- Eliminazione procedura ristretta ex art. 61 d.lgs. 50/2016 per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie comunitarie;
- Sono prorogate al 30 giugno 2023 le norme del d.l semplificazioni 76/2020 in materia di verifiche antimafia;
- Sono prorogate al 30 giugno 2023 le norme del d.l semplificazioni 76/2020 in materia di sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (art.5);
- Sono prorogate al 30 giugno 2023 le norme del d.l semplificazioni 76/2020 in materia di collegio consultivo tecnico (art. 6);
- Sono prorogate al 30 giugno 2021 le norme ex art. 8 comma 1 del l semplificazioni 76/2020 (in materia di consegna d’urgenza, sopralluogo, riduzione termini procedimentali, avvio di procedure di affidamento anche in mancanza di programmazione);
- Sono prorogate al 30 giugno 2021 le norme del d.l. semplificazioni 76/2020 in materia di conferenza di servizi;
- Sono prorogate al 30 giugno 2021 le norma in materia di responsabilità erariale (art. 21 co. 2).
* documento a carattere indicativo, è raccomandata la lettura del testo delle disposizioni
Dott.ssa Ilaria Milanese
Ufficio gare
- E.I. BIM Project srl