Bonus edilizia: nuovi requisiti da rispettare
Nel corso dell’iter di conversione del DL Energia (DL 21/2022) sono stati approvati degli emendamenti che introducono dei correttivi alla disciplina dei bonus edilizia.
L’articolo 10-bis (di nuova introduzione) prevede che nel caso di realizzazione di lavori che abbiano un importo superiore a 516.000 euro e per i quali viene richiesta la possibilità di accedere al meccanismo degli incentivi del 110%, le imprese esecutrici debbono essere in possesso di particolari qualificazioni.
Nello specifico
- il comma 1 dell’articolo in esame prevede che ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del DL 34/2020
- a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023
- l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2 (cosiddetto superbonus 110%), può essere affidata:
- ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione del sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016.
- ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione.
In base a quanto previsto, invece, dal comma 2, a decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2 è affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016.
In pratica, per beneficiare dei bonus edilizia per i lavori di importo superiore a 516.000 euro
- dal 1° gennaio 2023 è necessario rivolgersi a imprese che abbiano almeno avviato il procedimento di attestazione SOA.
- mentre dal 1° luglio 2023 i lavori dovranno essere affidati esclusivamente a imprese che hanno ottenuto la certificazione vera e propria.
Il comma 3, inoltre, precisa che in relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a far data dal 1° luglio 2023 è condizionata all’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione sopra menzionata.
Da ultimo il comma 4 stabilisce che le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata di entrata in vigore della presente disposizione.